Dall’INPS indicazioni sul cumulo delle pensioni per i magistrati onorari
Con la circolare n. 79 di ieri l’INPS ha fornito chiarimenti sulla disciplina del regime di cumulo delle pensioni con il compenso spettante ai magistrati onorari.
I magistrati onorari confermati che esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nei confronti del compenso percepito si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro.
Per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività si prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS o alla Cassa forense. Al compenso percepito si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro.
Per i magistrati onorari non confermati, l’indennità corrisposta ai sensi dell’art. 29 comma 2 del DLgs. 116/2017, ai fini del cumulo in argomento, non riveste natura di reddito da lavoro e pertanto tale indennità non assume rilevanza ai fini della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro. Come poi precisato dall’INPS, il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di: pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima; pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica; pensione anticipata lavoratori precoci; pensione quota 100; pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva; pensione anticipata flessibile.
In ultimo, l’INPS evidenzia come i magistrati onorari che siano titolari di pensione debbano comunicare tempestivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti: la loro conferma o meno; in caso di conferma, se hanno optato o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie; la data di inizio e quella di cessazione dell’incarico.
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