Studi alle prese con IA e interoperabilità dei dati
Gentile Redazione,
quando si parla di intelligenza artificiale negli studi dei commercialisti, l’attenzione cade quasi sempre sulle applicazioni: controlli contabili, analisi finanziarie e adempimenti. Il problema concreto, però, è accedere ai dati dei gestionali e utilizzarli con strumenti scelti dallo studio. Molti software non dispongono di API (Application Programming Interface, vale a dire una porta di accesso al software per un altro software) documentate, o le limitano ad alcune funzioni, ostacolando il collegamento con sistemi esterni di IA, business intelligence e controllo di gestione.
La ragione non è necessariamente tecnica. Aprire i gestionali permetterebbe a sviluppatori indipendenti, società tecnologiche e studi strutturati di creare applicazioni senza acquistare tutti i moduli del produttore. Una parte del futuro mercato del software professionale potrebbe quindi spostarsi verso soggetti esterni.
È un’esigenza economica comprensibile. Sviluppare un gestionale richiede investimenti, aggiornamenti normativi, assistenza e accuratezza. Resta da capire se tali investimenti debbano essere tutelati attraverso la chiusura del dato o mediante la qualità dei servizi offerti.
L’intelligenza artificiale è già entrata negli studi. In assenza di API, i dati saranno comunque estratti tramite file, esportazioni o automazioni. La chiusura del gestionale non fermerà il processo: rischia di renderlo meno ordinato e sicuro. Inoltre, un modulo proprietario richiede sviluppo e collaudo, mentre i modelli linguistici cambiano in pochi mesi. Pretendere che ogni applicazione sia realizzata nel singolo gestionale può diventare un freno.
Il commercialista non è un semplice utilizzatore del dato: concorre alla sua formazione, ne controlla la qualità e lo interpreta. Il valore della prestazione emerge quando il dato diventa informazione utile all’impresa. Renderne difficile l’estrazione strutturata limita le funzioni professionali a maggiore valore aggiunto.
Uno studio potrebbe avere sviluppato procedure per individuare registrazioni anomale o fatture duplicate, senza API deve esportare ogni volta l’intera contabilità; con un collegamento autorizzato potrebbe acquisire solo i campi necessari e operare in sola lettura.
Un’API “aperta” non è per forza pubblica, gratuita o priva di limiti. Può prevedere autenticazione forte, permessi differenziati, sola lettura, tracciamento e corrispettivi collegati ai costi sostenuti. L’accesso, però, non dovrebbe essere reso impraticabile da condizioni sproporzionate.
Sul piano giuridico, il richiamo alla “proprietà del dato” è riduttivo. Sullo stesso archivio convivono diritti degli interessati, responsabilità dello studio, obblighi della software house e diritti sul programma e sulla banca dati. La software house che tratta i dati per fornire il servizio opera, di regola, come responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 2016/679. Se li utilizzasse per finalità proprie, compreso l’addestramento di modelli non necessario al servizio, andrebbero rivalutati ruolo e liceità del trattamento.
Contenuto informativo e struttura del software devono restare distinti. Lo studio non può utilizzare il codice o le componenti riservate del programma; la tutela del produttore, però, non dovrebbe rendere indisponibili i dati inseriti e verificati nell’attività professionale.
L’art. 20 del GDPR riconosce una portabilità circoscritta e non attribuisce allo studio un diritto generale a ottenere API per l’intero archivio. L’art. 64-quater della legge n. 633/1941 riguarda le informazioni necessarie all’interoperabilità. Il Regolamento Ue 2023/2854 (Data Act), applicabile dal 12 settembre 2025, interviene sugli ostacoli al passaggio tra servizi di trattamento dei dati, soprattutto cloud e SaaS. Non esiste un obbligo generalizzato di rilascio delle API, ma emerge un orientamento verso la circolazione controllata dei dati.
Un’API ben progettata può anche migliorare la privacy: consente di selezionare le informazioni necessarie, limitare i permessi e tracciare gli accessi. L’esportazione ripetuta di interi archivi può essere meno coerente con minimizzazione, privacy by design e sicurezza, previste dagli artt. 5, 25 e 32 del GDPR.
L’obiettivo dovrebbe essere uno standard tecnico condiviso: un insieme minimo di API comuni ai principali gestionali, con regole uniformi per autenticazione, autorizzazioni e continuità del servizio. Le funzioni essenziali potrebbero rientrare nel servizio ordinario; quelle più complesse essere offerte a condizioni trasparenti e proporzionate.
Ciò non impedirebbe alle software house di sviluppare prodotti propri basati sull’intelligenza artificiale, ma le porterebbe a competere sulla qualità, sulla sicurezza e sull’assistenza.
Il punto non è sottrarre mercato ai produttori, bensì evitare che la sua protezione dipenda dall’impossibilità per il professionista di utilizzare il patrimonio informativo alla cui formazione ha contribuito. Le applicazioni di IA cresceranno anche senza API: renderle disponibili in modo sicuro e standardizzato permetterebbe di governare meglio un processo già avviato e irreversibile.
Massimiliano Lencioni
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara
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