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Sintesi tra esigenze efficientiste e partecipative per i quorum assembleari

Due nuove massime del Comitato triveneto dei notai chiariscono i limiti alla derogabilità dei quorum dell’assemblea ordinaria di spa

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 12 ottobre 2026

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Due delle recenti nuove massime del Comitato triveneto dei notai (la H.B.42 e la H.B.43) si soffermano sui limiti alla derogabilità dei quorum delle assemblee ordinarie di spa.

Si ricorda, innanzitutto, come l’attuale assetto legislativo in materia rappresenti la sintesi tra istanze “efficientiste”, volte a favorire l’assunzione di delibere anche in presenza di un numero rilevante di soci inattivi, e “partecipative”, che valorizzano, invece, l’effettivo coinvolgimento dei soci nelle decisioni sociali, sempre nel rispetto del “principio maggioritario”.

Questa esigenza si è tradotta nelle seguenti regole:
- in prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta (dei presenti), salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata (art. 2368 comma 1 c.c.);
- in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (art. 2369 commi 3 e 4 c.c.).

Ciò detto, si evidenzia come i notai del Triveneto fondino le proprie massime sui seguenti assunti:
- l’inderogabilità dei quorum costitutivi dell’assemblea ordinaria di prima e seconda convocazione;
- anche per la seconda convocazione il quorum deliberativo derogabile al rialzo è quello previsto per la prima dall’art. 2368 comma 1 c.c., ossia la maggioranza assoluta dei presenti.

L’art. 2368 comma 1 c.c. – si afferma – definisce un sistema unitario, seppure complesso, sulla formazione delle maggioranze deliberanti nell’assemblea ordinaria di prima convocazione basato sul raggiungimento di due diversi quorum: uno costitutivo, inderogabile, e uno deliberativo, necessariamente parametrato al primo, derogabile solo in aumento.

Tale sistema unitario non può essere alterato statutariamente; in particolare non può essere eliminato o modificato il quorum costitutivo – fissato nella metà del capitale sociale – né con una disposizione diretta né con una disposizione indiretta. L’unica deroga possibile è quella consentita dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 2368 c.c. concernente l’incremento del quorum deliberativo parametrato al capitale rappresentato in assemblea.

È pertanto possibile – esemplifica la massima H.B.42 del Comitato triveneto dei notai – prevedere che il quorum deliberativo sia pari al 70% del capitale rappresentato in assemblea, ma non che il medesimo sia pari al 70% del capitale sociale assoluto, poiché in tale ultima ipotesi si derogherebbe indirettamente al quorum costitutivo di legge.

In relazione alla seconda convocazione, invece, come evidenziato, l’art. 2369 comma 3 c.c. dispone che l’assemblea ordinaria deliberi qualunque sia la parte del capitale rappresentato. Tale disposizione, al pari del quorum costitutivo della prima convocazione, risulta inderogabile. Il successivo comma 4 consente, invece, di derogare al rialzo il quorum deliberativo (tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali) senza però precisare quale sia il quorum derogabile.

In mancanza di tale precisazione, nella massima H.B.43 si ritiene che il quorum deliberativo derogabile al rialzo per la seconda convocazione sia quello previsto per l’assemblea ordinaria dall’art. 2368 comma 1 c.c., in quanto detta disposizione non limita la sua applicazione alla sola prima convocazione, salvo diversa disposizione dello statuto, generica o specifica. Pertanto:
- ove lo statuto nulla disponga, l’assemblea ordinaria delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale rappresentato;
- ove lo statuto deroghi in aumento al quorum deliberativo per l’assemblea ordinaria senz’altro precisare, tale deroga troverà applicazione sia nella prima che nella seconda convocazione (tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, le cui delibere sono approvate inderogabilmente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato qualunque sia il numero delle azioni intervenute);
- ove lo statuto deroghi in aumento al quorum deliberativo con riferimento alla sola assemblea ordinaria di prima convocazione, tale deroga troverà applicazione solo in detta assemblea e non in quella di seconda convocazione che delibererà pertanto a maggioranza assoluta del capitale rappresentato;
- ove lo statuto preveda deroghe differenziate per il quorum deliberativo in prima e in seconda convocazione si applicheranno tali deroghe differenziate, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2369 c.c.

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