Autotutela obbligatoria possibile anche con sentenza di estinzione del processo
L’accertamento diventa definitivo decorso il termine di riassunzione del giudizio di rinvio
L’istituto dell’autotutela tributaria è stato oggetto di una profonda riforma a opera del DLgs. 219/2023 che, abrogando la vecchia disciplina contenuta nell’art. 2-quater del DL 564/94 e nel DM 11 febbraio 97 n. 37, ha introdotto gli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, che disciplinano rispettivamente l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa.
Le nuove disposizioni stanno dando luogo a pronunce peculiari della giurisprudenza rispetto alle differenti situazioni che si verificano nella realtà.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, con la sentenza n. 251/2/26 del 22 giugno 2026, ha affrontato un caso in cui il contribuente proponeva istanza di autotutela entro l’anno dalla scadenza del termine di riassunzione della controversia per effetto della pronuncia della Suprema Corte che cassava con rinvio.
La questione sostanziale atteneva all’impugnazione dell’accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate tassava vincite percepite dal contribuente presso case da gioco nazionali e ubicate nel territorio Ue, nonché vincite percepite nel territorio extra Ue quali redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. d) del TUIR.
Le Corti di merito di primo e secondo grado annullavano totalmente l’atto accertativo; la Suprema Corte, invece, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, cassava con rinvio, ritenendo legittimo l’accertamento per le sole vincite conseguite nel territorio extra-Ue, confermando che l’Ufficio non poteva tassare le vincite nazionali e Ue.
La controversia, però, non veniva riassunta da nessuna delle parti entro il termine di sei mesi ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 546/92, determinandosi l’estinzione del processo di rinvio per inattività delle parti ex art. 45 del DLgs. 546/92.
L’Ufficio, subito dopo, notificava al contribuente l’intimazione di pagamento per l’intero importo indicato nell’accertamento.
Il contribuente, quindi, presentava istanza di annullamento in autotutela per errore sul presupposto d’imposta ex art. 10-quater della L. 212/2000 avverso l’intimazione ricevuta, sulla quale si formava il silenzio rifiuto che veniva impugnato ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. g-bis) del DLgs. 546/92.
Si rammenta che l’autotutela definita obbligatoria impone all’Amministrazione finanziaria di annullare l’atto anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nelle ipotesi di manifesta illegittimità indicati nell’elenco di cui all’art. 10-quater comma 1 della L. 212/2000.
Il secondo comma, poi, specifica che l’obbligo di annullamento dell’atto “non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”: al di fuori di tali ipotesi si rientra nell’autotutela facoltativa disciplinata dall’art. 10-quinquies della L. 212/2000.
Tralasciando il merito, la pronuncia della Corte di primo grado ha, in primis, posto l’attenzione sul presupposto della manifesta infondatezza dell’intimazione che fa da contraltare alla configurabilità dell’autotutela obbligatoria a fronte di un atto definitivo per omessa riassunzione in rinvio del processo a seguito della sentenza della Cassazione.
Si ricorda che dalla mancata riassunzione deriva non il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso per Cassazione, ma la definitività per la totalità dell’atto impugnato (Cass. 7 giugno 2023 n. 16002 e 11 gennaio 2022 n. 543), salvo l’eventuale formazione di giudicati interni (Cass. 31 maggio 2018 n. 13830 e 7 giugno 2023 n. 16002).
Ciò vale sia per il contribuente che per la parte pubblica, la quale deve adeguare la propria posizione sostanziale all’esito del giudicato parziale che si è avuto nel giudizio estinto nei suoi confronti. Sicché, non può semplicemente porre in riscossione la propria pretesa sulla base dell’atto impositivo impugnato (Cass. 28 dicembre 2025 n. 34408).
La Corte di merito ha ritenuto che l’estinzione del giudizio tributario, non implicando una statuizione sul merito, non determini un giudicato sulla pretesa impositiva, con la conseguenza che resta astrattamente possibile sindacare l’errore manifesto prospettato dal contribuente.
Sotto altro profilo il requisito dell’autotutela obbligatoria, per cui deve essere posta “decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”, risulta rispettato dal momento che l’avviso di accertamento è divenuto definitivo solo con lo spirare del termine per la riassunzione della causa laddove, peraltro, l’istanza è pervenuta entro detto termine annuale.
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