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ECONOMIA & SOCIETÀ

L’errore sulla spettanza del diritto di abitazione sulla casa familiare annulla la permuta

Per accertarlo non basta confrontare il diritto di abitazione con l’usufrutto acquistato con la permuta

/ Cecilia PASQUALE

Lunedì, 26 ottobre 2026

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L’art. 540 comma 2 c.c. prevede, in caso di morte di uno dei due coniugi, che al superstite spettino i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La norma offre a chi rimane una tutela ulteriore rispetto a quella patrimoniale (assicurata con la devoluzione al medesimo di una quota di legittima), al fine di evitare le sofferenze psicologiche che potrebbero derivargli dalla ricerca di una nuova abitazione.
Non è detto, però, che la spettanza di questi diritti sia nota ai destinatari, che potrebbero trovarsi ad acquistare un diritto che già posseggono.

È quanto avvenuto nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione n. 26918/2026: una donna, a seguito della morte del marito, veniva a trovarsi in una situazione di comunione ereditaria con i figli di lui (nati da un precedente matrimonio), comunione avente ad oggetto sostanzialmente il solo immobile adibito a casa familiare, che era stato devoluto ciascun erede nella misura di un terzo.

Con l’obiettivo di definire i rapporti successori, uno dei figli proponeva di acquistare la quota di proprietà della sorella e acquisire anche la quota della vedova mediante una permuta, scambiando la (nuda) proprietà di lei con l’usufrutto sull’intero immobile.

La vedova agiva in giudizio sostenendo di non essere stata consapevole del fatto di aver perduto la propria quota di proprietà, né di essere già titolare del diritto di abitazione che le spettava ex lege, in qualità di coniuge superstite. In virtù di tale errore di diritto, chiedeva l’annullamento della permuta.

Nei giudizi di merito, la domanda della donna era respinta, sulla base della considerazione secondo cui l’ignoranza circa la spettanza del diritto ex art. 540 comma 2 c.c. non costituirebbe errore di diritto e la permuta avesse realizzato uno specifico interesse, quello ad ottenere l’usufrutto sulla casa coniugale, in luogo del meno vantaggioso diritto di abitazione, incedibile e non suscettibile di locazione a terzi.

Era, poi, escluso che l’atto fosse frutto di una determinazione inconsapevole o di pressione ingannevole, anche considerato che la vedova, all’epoca della stipula, aveva settantadue anni, non presentava problemi di salute ed era persona avveduta per la pregressa esperienza nella gestione dei propri beni. La donna, inoltre, in diverse occasioni si era presentata come usufruttuaria.

La Corte di Cassazione ha censurato le decisioni di merito, rilevando come l’errore di diritto, che comprende l’ignoranza dell’esistenza di una norma giuridica, costituisca causa di annullamento quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l’esistenza, l’applicabilità o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, sempre che tale vizio sia rilevabile dall’altro contraente con l’uso della normale diligenza.

Per accertarlo, nel caso di specie occorreva verificare se la disponente fosse consapevole del complessivo risultato dell’operazione e, in particolare, se la scelta di stipulare la permuta si fosse basata sull’erronea convinzione di non poter abitare la casa coniugale se non stipulando l’atto.

Al contrario, l’accertamento dell’errore era stato svolto limitandosi ad una comparazione tra i vantaggi dell’usufrutto rispetto al diritto di abitazione (senza considerare che il diritto che compete al coniuge sulla casa coniugale ha la medesima ampiezza del diritto di usufrutto quanto a facoltà di godimento, come sancito da Cass. n. 14406/2018 e che, a differenza dell’usufrutto, pur essendo incedibile, non è pignorabile), trascurando che la permuta prevedeva la cessione della quota di un terzo dell’intero immobile.

Neppure era decisivo che la vedova avesse esperienza nelle operazioni immobiliari, che fosse a conoscenza di essere solo usufruttuaria dell’immobile, non essendo in discussione se fosse consapevole di aver ceduto la proprietà della quota; doveva, invece, stabilirsi se fosse a conoscenza della titolarità del diritto di abitazione o se l’ignoranza del diritto l’avesse indotta a scambiare la quota con l’usufrutto.

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