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Lunedì, 26 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Obbligazioni illiquide e di valore con applicabilità controversa dei superinteressi

/ Carmela NOVELLA

Lunedì, 26 ottobre 2026

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L’ordinanza n. 23891/2026 della Cassazione ha riacceso i riflettori su una questione, a tutt’oggi controversa presso la giurisprudenza di legittimità, concernente il perimetro applicativo dell’art. 1284 comma 4 c.c. La norma in discorso si occupa dell’individuazione del tasso da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti sulle obbligazioni pecuniarie rimaste inadempiute, allorché il creditore agisca in giudizio per ottenere la condanna del debitore al pagamento.

Per tale eventualità, il comma 4 dell’art. 1284 c.c. dispone che se le parti non hanno determinato la misura del saggio degli interessi, questo, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, “è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Il riferimento va, in particolare, al DLgs. 231/2002 che, con riguardo ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. a), stabilisce che per interessi legali di mora si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 comma 1 lett. e). Pertanto, con riferimento al semestre in corso (che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2026) il saggio “legale” degli interessi moratori applicabile alle transazioni commerciali è pari al 10,4 %, contro un tasso di riferimento del 2,4 %.

In concreto, quindi, l’art. 1284 comma 4 c.c. rende applicabile il più elevato tasso degli interessi moratori di cui al DLgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno in cui è proposta la domanda giudiziale di condanna, anche alle obbligazioni pecuniarie estranee al raggio di operatività, oggettivo e soggettivo, del decreto medesimo, sempre che il saggio degli interessi non fosse stato determinato convenzionalmente dalle parti.

Nel quadro normativo così ricostruito si inserisce il dibattito giurisprudenziale concernente l’applicabilità dell’art. 1284 comma 4 c.c.:
- alle sole obbligazioni di valuta, per tali intendendosi quelle che, fin dall’origine, hanno ad oggetto una somma di denaro (si pensi, ad esempio, al prezzo di una compravendita);
- anche alle obbligazioni di valore, vale a dire quelle in cui la dazione di una somma di denaro non rappresenta l’oggetto originario dell’obbligazione, ma subentra in un momento successivo quale equivalente economico di una prestazione con oggetto diverso (ad esempio, il risarcimento del danno da fatto illecito).

Sul tema si sono sviluppati in seno alla Suprema Corte tre diversi orientamenti. Stando a una prima tesi, particolarmente restrittiva, l’art. 1284 comma 4 c.c. è applicabile alle sole obbligazioni di valuta e, in quest’ambito, solo a quelle di fonte contrattuale (tra le tante, Cass. n. 16318/2026 e Cass. n. 6698/2026).
In base a una seconda lettura, per così dire “intermedia”, la norma può operare rispetto alle obbligazioni sorte da qualunque fonte (contrattuale, legale o extracontrattuale), purché “liquide o di pronta liquidazione” (Cass. n. 28036/2025).
Per un terzo e più estensivo indirizzo, invece, l’art. 1284 comma 4 c.c. interessa qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte, dalla natura (di valuta o di valore) e dalla liquidità (ex multis, Cass. n. 29757/2025; Cass. n. 7677/2025).

Con l’ordinanza n. 23891/2026, la Cassazione, dopo aver dato conto del suddetto contrasto interpretativo, ha preso posizione a favore del terzo orientamento, evidenziando la debolezza degli argomenti chiamati a sorreggere le due letture contrapposte.

I rilievi critici della Suprema Corte hanno come punto d’approdo la constatazione per cui l’art. 1284 comma 4 c.c. deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte dedotta in giudizio. A detta della Corte, militano in questa direzione: sia la lettera della disposizione in esame, che fa decorrere gli interessi ivi previsti “dalla domanda”, con una previsione così ampia da non consentire congetture restrittive; sia la sua ratio, ove si consideri che l’art. 1284 comma 4 c.c. venne introdotto per indurre il debitore a un pronto adempimento, e tale esigenza non cessa solo perché la fonte dell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto.

L’ordinanza n. 23891/2026 si erge espressamente a precedente in grado di porre fine ai contrasti interpretativi sul campo d’azione dell’art. 1284 comma 4 c.c., laddove afferma che le tesi di segno contrario sono così agevolmente superabili da non richiedere la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La possibile prosecuzione del dibattito sul punto e la conseguente necessità della sua composizione in chiave nomofilattica non possono, tuttavia, essere escluse in termini assoluti.

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