Colpa non grave nel sovraindebitamento indotto o necessitato
Assume rilievo il ragionevole affidamento dei consumatori nella verifica del merito creditizio da parte dei soggetti qualificati concedenti
L’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII) individua e disciplina le condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII.
Dato il richiamato disposto normativo, il consumatore – ovverosia, sulla scorta della definizione coniata dal modificato art. 2 comma 1 lett. e) del CCII, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e che, in linea più generale, accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore – non può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento al medesimo dedicata, allorché sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte ovvero abbia determinato la situazione di sovraindebitamento, come definita dal combinato disposto di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del CCII, con colpa grave, mala fede o frode.
Sulla scorta dell’oramai sempre più diffuso e, forse anche consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Trib. Avellino 9 gennaio 2025), l’indicato concetto di colpa grave deve essere valutato tenendo conto del comportamento del debitore sul piano oggettivo, in un’ottica scevra da giudizi morali e utilizzando, come riferimento per il confronto, non tanto l’uomo avveduto e coscienzioso, quanto piuttosto il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.
Il che, pertanto, implica che la colpa non grave, vale a dire la colpa non preclusiva ai fini dell’accesso alla procedura che qui ci occupa, sia, allo stato, non soltanto quella di chi abbia contratto le obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità restitutoria e si sia poi trovato nell’impossibilità sopravvenuta di adempiere a causa di un evento sopravvenuto ed imprevedibile (il c.d. shock esogeno), ma anche quella di chi, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, sia stato spinto da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti non del tutto privi di una giustificazione razionale (il c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).
Con il nuovo impianto normativo codicistico, pertanto, si delineano due categorie di sovraindebitamento, l’uno causato da uno shock esogeno, l’altro indotto o necessitato, nel quale, non essendovi un evento esterno imprevedibile, non può prescindersi da un’attenta valutazione complessiva delle concrete circostanze e della condotta del debitore, avendo, come già ben precisato, come solido e unico punto di riferimento, la comparazione con l’uomo di minima diligenza.
In tale solco si colloca la recente sentenza n. 424/2026, con la quale il Tribunale di Torino ha omologato un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da due coniugi sovraindebitati ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 ss. del CCII.
Muovendo dalla richiamata distinzione tra sovraindebitamento da shock esogeno e sovraindebitamento indotto o necessitato e ravvisando, nel caso di specie, la sussistenza di tale seconda ipotesi, il Tribunale di Torino, alla luce di un’attenta valutazione delle circostanze del caso concreto, anche sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione redatta dall’OCC (rectius, dal gestore della crisi) ai sensi dell’art. 68 commi 2 e 3 del CCII, ha individuato e delineato taluni parametri da cui poter desumere e, così, “rafforzare” la valutazione di assenza, in capo ai consumatori ricorrenti, di colpa grave nella determinazione della propria situazione di sovraindebitamento.
In termini generali, assume, in primo luogo, rilevanza il fatto che, quanto ai debiti assunti volontariamente con finanziamenti, gli stessi, in termini assoluti, appaiano di entità moderata e non del tutto sproporzionata avuto riguardo alle disponibilità patrimoniali e reddituali al momento della sottoscrizione.
Assume, in secondo luogo, rilievo il ragionevole legittimo affidamento fatto dai consumatori in ordine alle verifiche relative al merito creditizio effettuate da parte dei soggetti qualificati concedenti.
Da ultimo, rilevanti appaiono le finalità per le quali le somme erogate dagli istituti di credito e dalle società finanziarie siano state utilizzate dai consumatori: tra le finalità che, pur sempre previa valutazione caso per caso, possono portare a escludere una condotta connotata da colpa grave figurano la chiusura di precedenti finanziamenti, il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie (ad esempio, derivanti da carte di credito) ovvero l’assenza di ragioni voluttuarie; e ciò soprattutto allorché il tutto risulti occorso in un quadro di instabilità finanziaria e reddituale dei debitori.
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