«Rateizzazione decennale forzosa» dei crediti superbonus in manovra non sostenibile
Gentile Redazione,
abbiamo letto con grande interesse – e con crescente sconcerto – l’intervento di Enrico Zanetti e Arianna Zeni del 2 novembre sulla norma che, nel Ddl. di bilancio 2027, impone la “rateizzazione decennale forzosa” dei crediti superbonus da spese 2023 utilizzabili nel 2027, per un importo stimato dalla Relazione tecnica in 20,5 miliardi (si veda “«Rateizzazione decennale forzosa» per i crediti Superbonus su spese 2023 utilizzabili nel 2027”). Condividiamo la lettura degli autori e vorremmo aggiungere qualche considerazione di chi assiste quotidianamente imprese, cessionari e organi di controllo: a nostro avviso la misura non è soltanto discutibile, ma insostenibile sotto il profilo giuridico, finanziario e operativo.
Il primo rilievo riguarda l’affidamento e la buona fede: lo Stato cambia le regole a partita finita. Il credito da opzione ex art. 121 è il corrispettivo, predeterminato nell’ammontare e nei tempi di utilizzo, di un’operazione già interamente eseguita: lavori ultimati, crediti accettati, pagati e iscritti in bilancio da imprese e intermediari che hanno fatto affidamento su un calendario di compensazione fissato dalla legge. Il legislatore del 2022 aveva peraltro previsto la ripartizione decennale come opzione del titolare, proprio perché ne conosceva il costo.
Trasformarla oggi in obbligo, colpendo chi non l’aveva scelta, contraddice i principi dello Statuto del contribuente. Un’esigenza di mera cassa difficilmente può giustificarlo, tanto più che la Relazione tecnica ammette l’assenza di effetti sull’indebitamento netto, già registrati nel 2023: è una pura traslazione di oneri finanziari dallo Stato ai privati. Il criterio di selezione, poi, è arbitrario: restano indenni i crediti da spese 2024 e 2025, pure utilizzabili nel 2027.
Sul piano finanziario, la pianificazione di banche e imprese cessionarie salta. Chi ha acquistato lo ha fatto a un prezzo che incorporava un preciso profilo temporale di compensazione: differire nove decimi della quota 2027 lungo dieci anni altera ex post il rendimento dell’investimento e può trasformare, a seconda del prezzo pagato, un’operazione redditizia in una in perdita. Per le banche e le imprese significa rettifiche di valore dei crediti al costo ammortizzato, da valutare già nei bilanci 2026, con ricadute su covenant e patrimonializzazione; per le seconde, che spesso hanno impiegato liquidità o debito per acquistare crediti da compensare con i debiti tributari e contributivi del 2027, significa dover pagare in denaro importi non previsti, e che potrebbero non avere: da qui, per alcuni, il rischio di default, in primo luogo per le imprese edili che hanno praticato lo sconto in fattura e detengono ancora i crediti. Avendo già anticipato costi di materiali, personale e subappalti, contano sulla compensazione 2027 per chiudere il ciclo finanziario dei cantieri. Privarle di nove decimi della liquidità attesa può far emergere i segnali di crisi previsti dal Codice della crisi e propagarsi a fornitori e lavoratori.
Resta inoltre ferma la regola per cui la quota annuale non utilizzata non si recupera: dieci rate significano dieci occasioni di perdita definitiva del credito.
Non è finita: si profila un contenzioso diffuso tra banche e imprese, acquirenti e cedenti, nei rapporti regolati da prezzi dilazionati, clausole di garanzia sulla fruibilità e catene di ri-cessione. Un fattore esogeno che nessuno ha voluto, e introdotto dallo Stato, formerà oggetto di disputa e di tentativo di scaricamento da ciascuno sulla controparte. Il danno più grave è però reputazionale (pensiamo a come ci vedano dall’estero): se lo Stato può riscrivere con una norma di bilancio il calendario di crediti già pagati, ogni futuro credito cedibile sconterà un premio per il “rischio legislativo”.
Anche sul piano operativo il ricalcolo è tutt’altro che neutro. Occorre isolare, in ogni catena di cessione, la quota 2027 riferibile alle spese 2023, scomporla in dieci rate e gestire crediti frazionati, parzialmente ceduti o sequestrati. Anche se l’operazione fosse eseguita centralmente dall’Amministrazione, ogni titolare e ogni professionista dovrà riconciliare i dati, rivedere i piani di compensazione e le valutazioni di bilancio e le pianificazioni finanziarie: costi reali, che la Relazione tecnica non considera.
In conclusione, le esigenze di finanza pubblica sono reali, ma se lo Stato deve finanziare 18,5 miliardi nel 2027 lo strumento corretto è il mercato, non un prestito forzoso e infruttifero imposto a una platea ristretta di creditori. L’unica via compatibile con l’affidamento sarebbe un’opzione volontaria, eventualmente incentivata; per il resto, l’art. 37 comma 1, andrebbe stralciato nel corso dell’esame parlamentare.
Franco Di Ciaula e Andrea Cortellazzo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941