Assenza di pregiudizio per i creditori e ammissibilità giuridica della procedura distinte
Non è possibile subordinare il controllo di regolarità a una valutazione anticipata di convenienza economica
L’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale costituisce una delle condizioni sostanziali alle quali l’art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII) subordina l’omologazione del concordato semplificato e attiene, pertanto, alla valutazione di merito della proposta e alla sua convenienza comparativa rispetto allo scenario liquidatorio alternativo.
Tale valutazione va distinta rispetto all’interesse del creditore a contestare l’ammissibilità giuridica della procedura.
Il creditore – anche se destinatario di una proposta che incide il proprio diritto – in particolare, non deve dimostrare che l’alternativa liquidatoria gli garantirebbe un soddisfacimento superiore, al fine di contestare l’inosservanza delle condizioni legali di accesso al concordato semplificato, poiché una simile dimostrazione riguarda eventualmente il giudizio di non deteriorità richiesto per l’omologazione e non la legittimazione o l’interesse a dedurre la violazione di una norma inderogabile che disciplina l’ammissibilità dello strumento prescelto di soluzione della crisi dell’impresa.
Diversamente, si finirebbe per subordinare il controllo sulla regolarità della procedura a una valutazione anticipata di convenienza economica, con la conseguenza che una domanda tardiva o altrimenti inammissibile potrebbe essere sottratta al sindacato giurisdizionale per il solo fatto di offrire al creditore una qualche utilità rispetto alla liquidazione giudiziale.
Così, da esempio, il requisito della tempestività della domanda di accesso al concordato si colloca logicamente e giuridicamente a monte del giudizio sulla fattibilità del piano, sulla sua convenienza comparativa e sull’utilità assicurata ai creditori.
La verifica del rispetto del termine previsto dall’art. 25-sexies comma 1 del CCII, infatti, concerne la sussistenza di un presupposto legale di accesso al concordato semplificato ed è rimessa al controllo officioso del Tribunale indipendentemente dalla formulazione di un’opposizione e dalla convenienza economica che la proposta possa presentare per i singoli creditori.
Il carattere officioso di tale verifica trova giustificazione nella funzione del termine che assicura continuità temporale e funzionale tra la composizione negoziata conclusasi senza esito positivo e il successivo concordato semplificato, e delimita l’accesso a uno strumento eccezionale destinato a produrre effetti nei confronti dei creditori senza la loro approvazione mediante il voto.
In ordine a tali problematiche, si registra l’intervento della Corte di Appello di Venezia del 1° ottobre 2026: ove il creditore eccepisca la tardività della proposta di concordato, il Tribunale è tenuto ad esaminare l’eccezione d’inammissibilità della domanda di omologazione ed accertare se la proposta completa fosse stata depositata entro il termine stabilito dalla legge, senza che tale verifica possa essere pretermessa da valutazioni relative all’utilità economica del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale. La comparazione tra il trattamento previsto dal concordato e quello conseguibile con la liquidazione giudiziale presupponeva infatti che la proposta fosse tempestiva e risultasse giuridicamente ammissibile: il giudizio comparativo non può sanare il mancato rispetto di un termine decadenziale, né assorbire il controllo preliminare sul rispetto dei presupposti legali della procedura.
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