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Giovedì, 5 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Contributi misti con diverse componenti da distinguere ai fini contabili e fiscali

/ Silvia LATORRACA

Giovedì, 5 novembre 2026

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Il trattamento contabile dei contributi dipende dalla finalità per la quale il beneficio viene concesso, distinguendosi, sotto questo profilo, tra:
- contributi in conto esercizio, cioè contributi che hanno “natura di integrazione dei ricavi dell’attività” dell’impresa o “di riduzione dei relativi costi ed oneri” oppure sono “relativi all’acquisto di materiali” (documento OIC 12, § 56);
- contributi commisurati al costo di immobilizzazioni, cioè somme erogate per la costruzione, la riattivazione e l’ampliamento di immobilizzazioni materiali oppure per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali (documento OIC 16, § 86 e documento OIC 24, § 85);
- contributi in conto capitale, che sono finalizzati in modo generico a incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro concessione si correli all’onere di effettuare uno specifico investimento.

Sotto il profilo fiscale, si distingue, invece, tra:
- contributi “spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto” e contributi “spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge” (c.d. contributi in conto esercizio), che costituiscono ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. g) e h) del DPR 917/86 (dal 2027, art. 94 comma 1 lett. g) e h) del DLgs. 117/2026) e concorrono a formare il reddito secondo il principio di competenza;
- contributi “per l’acquisto di beni ammortizzabili” (c.d. contributi in conto impianti), che concorrono alla formazione del reddito in base ai criteri civilistici che ne regolano l’imputazione a Conto economico, in correlazione con il processo di ammortamento dei beni cui ineriscono;
- contributi in conto capitale, che costituiscono una categoria residuale, in cui confluiscono i contributi diversi dai precedenti, e si considerano sopravvenienze attive ex art. 88 comma 3 lett. b) del DPR 917/86 (dal 2027, art. 97 comma 3 lett. b) del DLgs. 117/2026).

Nella pratica professionale si possono, poi, rinvenire contributi finalizzati, in modo indistinto, al sostegno delle spese correnti e al sostegno degli investimenti, che sono stati definiti “misti”.
Secondo la circ. Assonime n. 46/99, sotto il profilo contabile, occorre procedere alla suddivisione dei contributi misti in componenti distinte in ragione del tipo di spese cui accedono, assoggettando ciascuna di tali componenti al trattamento contabile corrispondente alla relativa qualificazione.

In ambito fiscale, le istruzioni ai modelli di dichiarazione relativi al periodo d’imposta 1998 avevano affermato, senza riferimento ad una specifica legge di agevolazione, che, “nelle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, […], se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l’una e l’altra categoria di spesa, l’intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina” dei contributi in conto capitale.

Tale orientamento è stato, poi, confermato dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 100/2002 e, più di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in particolare, affermato che i “contributi concessi in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, sia spese di diversa natura”, dovrebbero essere assoggettati per l’intero importo alla disciplina dei contributi in conto capitale, “sempreché non ci siano dei criteri oggettivi che consentano la ripartizione del contributo tra le varie voci” (Cass. n. 781/2011, Cass. n. 23555/2015 e Cass. n. 7950/2019).

In sostanza, in presenza di contributi misti, ove sia possibile distinguere, sulla base di criteri oggettivi desumibili dalle norme agevolative, le diverse componenti in funzione della spesa che sono finalizzate ad agevolare (rectius cui sono correlate), occorre assoggettare ciascuna componente al corrispondente regime fiscale.

Come efficacemente evidenziato dalla circ. Assonime n. 46/99, in tali fattispecie, l’impresa beneficiaria “deve comportarsi come se ricevesse distinti ed autonomi contributi in ragione delle diverse tipologie di spese sostenute”.
Peraltro, ove, come avviene frequentemente, il contributo sia “determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio”, la ripartizione può avvenire con criterio proporzionale.

Se non risulta possibile distinguere le diverse componenti (né in base a criteri oggettivi, né come percentuale delle spese ammesse al beneficio), l’intero importo del contributo deve essere qualificato come contributo in conto capitale e assoggettato, quindi, a tassazione a titolo di sopravvenienza attiva.

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