Elettrici assunti dal 2020 con termine ridotto per la rinuncia alla sostituzione degli scatti
Chiarito che il contributo conto azienda nei confronti di Fopen e Pegaso è subordinato alla permanenza dell’iscrizione
Il 28 settembre scorso le Parti firmatarie del CCNL applicabile ai lavoratori del settore elettrico, identificato dal codice CNEL K051, hanno siglato un’intesa in materia di previdenza complementare, con cui hanno modificato gli artt. 46 (previdenza complementare) e 39 (aumenti periodici di anzianità) del CCNL 11 febbraio 2025 (si veda “Per gli elettrici retribuzioni in aumento da aprile” del 14 febbraio 2025).
In primo luogo le Parti hanno chiarito che l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro è subordinato all’adesione del lavoratore a uno dei Fondi espressamente previsti dal CCNL (Fopen o Pegaso) e permane per tutta la durata della relativa iscrizione, con la conseguenza che le imprese non sono tenute a versare alcun contributo qualora il lavoratore scelga di aderire a forme pensionistiche complementari diverse da quelle individuate dal CCNL.
Con l’occasione si ricorda che, oltre all’aliquota contributiva dell’1,21%, da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del TFR e a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore, il CCNL del 2025 prevede un contributo aggiuntivo destinato alla previdenza complementare, interamente a carico del datore di lavoro, pari a 23 euro mensili per 14 mensilità dal 1° gennaio 2026, che aumenterà a 24 euro dal 1° gennaio del prossimo anno.
Ma la novità di maggiore rilievo introdotta dalle Parti riguarda la riduzione da 6 mesi a 60 giorni, operativa dal 1° gennaio 2027, del termine entro il quale i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono optare per la rinuncia alla sostituzione degli scatti di anzianità con le misure periodiche di sostegno alla previdenza complementare, previste nel CCNL del 2025 dall’art. 46 e dall’art. 46 della parte speciale.
Tale riduzione del termine, che interviene in coerenza con la speculare riduzione sempre da 6 mesi a 60 giorni del termine entro il quale i lavoratori possono esprimere la propria scelta in merito alla destinazione del TFR (si veda il comma 7-quater dell’art. 8 del DLgs. 5 dicembre 2005 n. 252, aggiunto dalla legge di bilancio 2026), fa riferimento - ricordiamo - alle specifiche misure periodiche di sostegno alla previdenza complementare (consistenti in versamenti diretti ai Fondi pensione, di importo differenziato in base alla categoria di inquadramento, riconosciuti a partire dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e fino a un massimo di 10 aumenti) previste a favore dei lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Tali misure sono riconosciute sia ai lavoratori già iscritti ai Fondi, sia ai lavoratori che, non avendo espresso, neppure tacitamente, la propria scelta a favore della previdenza complementare e non avendo richiesto il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità entro i primi 60 giorni dall’assunzione (in luogo dei precedenti 6 mesi), vengono automaticamente iscritti al Fondo pensione per effetto del versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro.
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