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FISCO

Incremento dell’addizionale IRES per il settore finanziario

Aumento del prelievo sulla base imponibile tra le misure in manovra per banche, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione

/ Enrico ZANETTI

Mercoledì, 4 novembre 2026

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Il “contributo alla copertura della manovra” imposto al settore finanziario è disciplinato in corrispondenza degli artt. 18, 19 e 20 del Ddl. di bilancio 2027.

Il “pacchetto”, per banche, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, prevede:
- incremento di 3 punti percentuali del prelievo sulla base imponibile IRES, limitatamente ai redditi dei periodi di imposta 2027 e 2028;
- incremento di 0,035 punti percentuali del limite massimo del credito d’imposta oltre il quale le imprese di assicurazione possono ridurre l’importo dell’imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio di esercizio;
- la riduzione a regime (ossia non solo temporaneamente per il 2027 e il 2028) di 60 punti percentuali (ossia dal vigente 90% al previsto 30%) della quota deducibile, dalla base imponibile IRAP dei soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo, delle spese amministrative e degli ammortamenti di beni materiali e immateriali strumentali;
- la deducibilità dalla base imponibile IRES delle spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari (con l’esclusione degli istituti di moneta elettronica) non più per intero nel periodo d’imposta di competenza, bensì in tre quote annuali nel periodo d’imposta di competenza e nei due successivi (questa norma riguarda anche le imprese del comparto energetico);
- la riduzione dal 97% al 96%, per il solo periodo d’imposta 2027, della percentuale di deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP degli interessi passivi degli intermediari finanziari;
- il differimento integrale della quota connessa alle DTA deducibile a legislazione vigente nel periodo d’imposta 2027 (svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, dello stock di quote di ammortamento del valore di avviamenti e di altre attività immateriali non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nonché dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione del principio contabile internazionale IFRS n. 9);
- l’ulteriore riduzione dal 42% al 25% del limite di utilizzo in compensazione, nel periodo d’imposta 2027, delle perdite e delle eccedenze ACE.

La Relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2027 fornisce un quadro preciso degli impatti di queste misure, chiaramente positivi per il bilancio dello Stato e specularmente negativi per il bilancio dei soggetti privati interessati.
La norma che genera il maggior impatto nel 2027 è quella del differimento integrale della quota connessa alle DTA, stimata in 2,0738 miliardi di euro (tenendo conto della concomitante riduzione del limite all’utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE), riassorbito poi solo per 434 milioni di euro nel 2029 e altrettanti nel 2030.

Certamente duro da digerire, per i soggetti interessati, l’abbattimento a regime di due terzi della quota attualmente deducibile ai fini IRAP delle spese amministrative e degli ammortamenti, il cui impatto è di 1,329 miliardi di euro sul 2027, 1.5453 miliardi sul 2028 e si stabilizza poi in 1.1535 miliardi nei periodi di imposta successivi (la norma, infatti, pur non essendo un diamante, è anch’essa “per sempre”).

Vale poi 783,7 milioni di euro sul 2027 e 694,6 milioni sul 2028 l’incremento biennale di 3 punti percentuali del prelievo sulla base imponibile IRES.

Marginale, invece, l’impatto della norma che, dal 2027 in avanti, spalma su tre anni la deducibilità delle spese pubblicitarie, mentre la riduzione per un anno, dal 97% al 96% della percentuale deducibile ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi impatta per 254,8 milioni di euro sul 2028.

Sommando il tutto, il conto complessivo risulta di 4,4835 miliardi di euro per il 2027, 2,2819 miliardi di euro per il 2028, circa 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, circa 1,15 miliardi di euro a decorrere dal 2031.

Un conto certamente salato per il settore finanziario, tanto più se si considera che si tratta degli stessi soggetti che subiranno per ampia parte i rilevanti impatti finanziari ed economici che derivano dalla “rateizzazione decennale forzata” dei crediti d’imposta superbonus di competenza finanziaria 2027, disposta dall’art. 37 comma 1 del Ddl. bilancio per il 2027 si veda “«Rateizzazione decennale forzosa» per i crediti Superbonus su spese 2023 utilizzabili nel 2027” del 2 novembre).
Un conto verosimilmente anche amaro, se si considera che, numeri alla mano, potrebbe apparire richiesto, per la sua parte assolutamente prevalente, più per la copertura delle norme di spesa sul 2027 che per una stabilità prospettica e di lungo periodo del bilancio dello Stato.

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