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Mercoledì, 4 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Responsabilità della beneficiaria della scissione in base al valore effettivo al momento dell’operazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 novembre 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 28271 del 2 novembre scorso, ha stabilito che, in caso di scissione di società, il limite entro il quale è contenuta la responsabilità della società beneficiaria per i debiti rimasti in capo alla società scissa – fissato dall’art. 2506-quater comma 3 c.c. nel valore del patrimonio netto ad essa assegnato – è costituito dal valore effettivo della quota di patrimonio assegnata alla beneficiaria, così come determinato in ragione del valore corrente attribuito alle attività e alle passività che la compongono alla data di efficacia dell’operazione.

Non possono modificare o azzerare tale valore i versamenti che la beneficiaria abbia eseguito in favore della scissa, seppure nell’adempimento di un obbligo assunto nei confronti di quest’ultima.

Né rileva il fatto che, come accadeva nel caso di specie, gli atti reintegrativi del patrimonio della scissa siano compiuti dalla beneficiaria nell’adempimento di obblighi assunti in esecuzione del piano di concordato preventivo proposto dalla scissa; trattandosi di atti inopponibili ai creditori della stessa scissa in concordato i quali, come si evince dall’art. 184 comma 1 del RD 267/42, conservano per intero i loro diritti di credito nei confronti dei condebitori in solido del debitore principale (la scissa) in concordato preventivo, qual è, appunto, la società beneficiaria.

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