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Mercoledì, 4 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Detrazione trasferibile all’acquirente se venditore e beneficiario coincidono

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 4 novembre 2026

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La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione fiscale può comportare anche il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
Le norme di riferimento sono l’art. 16-bis comma 8 del TUIR per quanto concerne il c.d. “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, il “sismabonus”, di cui all’art. 16 del DL 63/2013 e il bonus per il rifacimento delle facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, e l’art. 9 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” con riguardo all’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, e al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020).

In caso di vendita (in generale in caso di trasferimento di proprietà per atto tra vivi, donazioni comprese) dell’unità immobiliare che è stata oggetto di interventi agevolati, tuttavia, il trasferimento all’avente causa (acquirente) delle quote non ancora fruite della detrazione “edilizia” può avvenire soltanto se il beneficiario della detrazione è anche il dante causa del trasferimento (cedente).

Quando il beneficiario della detrazione “edilizia” è un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario o il familiare convivente del proprietario dell’immobile), il trasferimento dell’unità immobiliare non sortisce effetto alcuno sulle quote non ancora fruite della detrazione “edilizia”, le quali permangono quindi nella disponibilità del beneficiario originario (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022, p. 16 e, da ultimo, guida Agenzia delle Entrate “Recupero patrimonio edilizio”, giugno 2026, p. 10).
In altre parole, se l’immobile viene ceduto, l’agevolazione non può essere trasferita all’acquirente nel caso in cui il familiare convivente del proprietario dell’immobile oggetto di interventi agevolati abbia sostenuto le relative spese e, al ricorrere delle altre condizioni richieste, sia beneficiario della detrazione fiscale.

Al riguardo giova ricordare che la maggior parte delle detrazioni IRPEF spettanti in relazione a interventi “edilizi” possono competere anche ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e ai conviventi di fatto (art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016) dei possessori o detentori degli immobili, a determinate condizioni.
Anzitutto gli interventi devono riguardare immobili (anche diversi da quello adibito ad abitazione principale del possessore o detentore) in cui si esplica la convivenza, ossia immobili “a disposizione” del possessore o detentore e del suo familiare convivente (con esclusione, evidentemente, di immobili messi invece a disposizione di altri familiari, come ad esempio l’appartamento della moglie concesso in comodato al figlio), ivi compresi quelli “a disposizione” relativamente ai quali la convivenza può realizzarsi solo in astratto, come nel caso di un fabbricato in ristrutturazione che al momento del sostenimento delle spese risulta inagibile (cfr. C.T. Prov. Reggio Emilia 30 settembre 2009 n. 179/1/09).

Lo status di convivenza (per la cui attestazione è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), inoltre, deve già sussistere al momento di avvio dei lavori o, se precedente, al momento di sostenimento delle spese detraibili, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione, così come non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione la disponibilità dell’immobile (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate nn. 28/2022 e 17/2023).

Infine, la detrazione fiscale compete al familiare convivente che sostiene le spese per l’esecuzione dei lavori anche se i titoli abilitativi per la loro esecuzione sono intestati al possessore dell’immobile.

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