Il contributo per il bollo auto spetta per i van familiari
Viene resa strutturale l’esenzione dalla tassa automobilistica per autovetture fino a 80 kW, motocicli e ciclomotori
Il Ddl. di bilancio per l’anno 2027 contiene alcune misure relative alla tassa automobilistica (o bollo auto).
In particolare, viene resa strutturale l’esenzione già riconosciuta dall’art. 2 del DL 162/2026 per il solo 2027, a favore delle persone fisiche, con riguardo ad autovetture fino a 80 kW, motocicli o ciclomotori (si veda “Esenzione dal bollo auto 2027 limitata a un solo veicolo” del 18 settembre 2026).
È inoltre introdotto un contributo annuale, pari alla spesa per il bollo auto (entro il limite di 385,71 euro) sostenuta dalle famiglie numerose, con riguardo a una sola vettura omologata da sei a nove posti, alimentata a benzina o gasolio e con potenza non superiore a 133 kW.
In relazione alla prima misura, viene disposta, a favore delle persone fisiche, l’esenzione dai versamenti della tassa automobilistica o della tassa di circolazione il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Tale agevolazione spetta in relazione ad un solo veicolo regolarmente assicurato, purché si tratti di:
- un’autovettura con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come per le auto ibride), di potenza fino a 80 kW;
- oppure un motociclo o un ciclomotore con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza.
L’esenzione trova applicazione per un solo veicolo, da individuare secondo criteri analoghi a quelli prescritti dall’art. 2 del DL 162/2026.
Dunque, se la persona fisica risulta soggetto passivo del bollo auto per più autovetture agevolabili, l’esenzione è riconosciuta solo per l’autovettura dotata di minore potenza (espressa in kW).
Se, tuttavia, le autovetture agevolabili hanno pari potenza, allora l’esenzione compete all’autovettura per la quale sarebbe dovuto il bollo auto di importo minore. In caso di parità di importo della tassa, l’esenzione spetta all’autovettura la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente.
Per i motocicli, l’esenzione può invece competere se il contribuente non risulta soggetto passivo relativamente ad alcuna autovettura agevolabile.
Dunque, se il contribuente possiede sia un motociclo sia un’autovettura agevolabile (ossia di potenza non superiore agli 80 kW), l’esenzione dal bollo auto si applica solo per quest’ultima, mentre resta dovuto il bollo per il motociclo.
Se il soggetto passivo possiede più motocicli, per individuare quello esente occorre procedere analogamente a quanto illustrato per le autovetture: di regola, l’esenzione spetta al motociclo di potenza minore; in caso di pari potenza, l’esenzione compete al motociclo per il quale sarebbe dovuto il bollo di importo minore; se l’importo del tributo è il medesimo, l’esenzione va applicata al motociclo la cui targa precede le altre secondo l’ordine alfanumerico crescente.
Infine, l’esenzione può essere riconosciuta anche per la tassa di circolazione dovuta per i ciclomotori, purché il soggetto passivo non benefici già dell’esenzione con riguardo ad un’autovettura o ad un motociclo.
Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l’esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio precede gli altri secondo l’ordine alfanumerico crescente.
In ogni caso, l’esenzione dalla tassa automobilistica illustrata compete con riguardo ad un solo veicolo per anno di riferimento: in caso di fruizione dell’esenzione in esame, le successive variazioni, in corso d’anno, relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori non determinano il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno.
Il Ddl. di bilancio per l’anno 2027 prevede inoltre, a decorrere dall’anno 2027, un contributo annuale pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno (nel limite massimo di 385,71 euro), erogato dall’INPS e non rilevante ai fini dell’ISEE.
Detto contributo viene limitato alle sole famiglie numerose: deve cioè trattarsi di nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo.
Quanto all’ambito applicativo, il contributo compete ad una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo del bollo auto, purché al contempo sia omologata da sei a nove posti, alimentata a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione) e dotata di potenza non superiore a 133 kW.
Qualora nel nucleo familiare risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto per la sola vettura omologata da sei a nove posti avente la minore potenza (espressa in kW), e con riguardo agli altri veicoli non si applica l’esenzione relativa ad autovetture fino a 80 kW, motocicli e ciclomotori.
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