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LAVORO & PREVIDENZA

Il solo richiamo alle tabelle retributive non comporta l’adesione implicita al CCNL

L’utilizzo dei minimi retributivi ai fini dell’art. 36 Cost. non determina l’automatica applicazione della disciplina collettiva

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 4 novembre 2026

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Il datore di lavoro che, pur non essendo iscritto alle associazioni sindacali stipulanti, utilizza le tabelle salariali di un contratto collettivo al fine di garantire ai dipendenti una retribuzione conforme all’art. 36 Cost. non è, per ciò solo, tenuto ad applicare l’intera disciplina contrattuale. L’adesione implicita al CCNL richiede, infatti, un comportamento concludente, desumibile dall’applicazione costante e prolungata delle relative clausole, senza contestazioni.
È quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 28338 di ieri, 3 novembre 2026.

La controversia nasceva dal ricorso di due lavoratrici, con qualifica di operaie addette alle vendite e inquadrate al 4° livello, che avevano chiesto il riconoscimento dell’elemento distinto della retribuzione previsto dall’art. 21-bis del CCNL Terziario e Commercio in caso di mancata iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est). La datrice di lavoro, pur non essendo iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali stipulanti, sosteneva di utilizzare le tabelle retributive del CCNL esclusivamente al fine di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico conforme all’art. 36 Cost.; inoltre, la stessa aveva espressamente contestato l’obbligo di applicare gli artt. 21 e 21-bis del CCNL e disciplinava in modo difforme rispetto al contratto collettivo diversi istituti del rapporto di lavoro, tra cui l’apprendistato, l’indennità di cassa e di maneggio denaro.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso delle lavoratrici, con decisione confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ravvisato un’adesione implicita al CCNL nell’applicazione dei principali elementi retributivi e dei criteri di inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva.
Avverso la sentenza d’appello, la società aveva presentato ricorso in Cassazione, censurando, tra l’altro, il riconoscimento dell’adesione implicita al CCNL, nonostante l’espressa contestazione delle clausole contrattuali menzionate e l’assenza di prova, da parte delle lavoratrici, dell’integrale recepimento della disciplina collettiva.

Investita della controversia, la Suprema Corte accoglie le ragioni della datrice, cassando con rinvio la pronuncia d’appello.
In primo luogo, i giudici di legittimità ricordano che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non dichiarati efficaci erga omnes, hanno natura negoziale e privatistica.
La loro efficacia vincolante è pertanto circoscritta ai rapporti individuali che intercorrono fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, oppure che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti mediante comportamenti concludenti.

In tale prospettiva, l’adesione implicita è desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, senza alcuna contestazione; viceversa, la stessa non si può far discendere dal semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto, né dalla circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia applicato alcune clausole di tale contratto, contestandone, peraltro, esplicitamente altre.

Con riferimento all’adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., la Corte ribadisce che il giudice di merito, anche laddove faccia proprio come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può rapportarsi a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico. Devono pertanto essere presi in considerazione solo gli elementi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali, quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o le mensilità ulteriori; la valutazione della proporzionalità e dell’adeguatezza della retribuzione deve essere infatti riferita alla sua globalità e non alle singole componenti.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti e si limiti a utilizzare le tabelle retributive del CCNL quale parametro di conformità all’art. 36 Cost., senza aver recepito espressamente o tacitamente il contratto, non può essergli imposta l’applicazione integrale della parte normativa dello stesso, e tanto meno delle clausole di natura obbligatoria o assistenziale.
Inoltre, conclude la Corte, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’adesione implicita del datore di lavoro al contratto collettivo grava sulla parte che invoca l’applicazione della relativa disciplina, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c.

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