Dal 2027 istituito il Fondo «Valore nuovi nati»
I versamenti volontari, entro un importo massimo pari a 1.000 euro annui, sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%
Tra le novità di maggior rilievo previste dal Ddl. di bilancio 2027 in materia di previdenza si pone in primo piano l’istituzione del c.d. Fondo “Valore nuovi nati”.
Tale Fondo assegna ai nati dal 1° gennaio 2027 una posizione individuale di risparmio, la quale è alimentata da un contributo annuo da parte dello Stato pari a 100 euro fino alla maggiore età. I familiari potranno, in ogni caso, incrementare tale Fondo con eventuali ulteriori versamenti.
La finalità della misura è quella di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita.
Il Fondo in questione è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2027 con contabilità separata presso l’INPS ed è a favore dei nati a decorrere da tale data.
Dalla relativa disposizione del Ddl. si apprende che la posizione individuale nell’ambito di tale Fondo, intestata al minore, viene costituita dall’INPS entro tre mesi dalla nascita con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età; sempre l’INPS provvede a darne comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Al finanziamento della posizione possono contribuire, con dei versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità che saranno individuate con uno specifico decreto ministeriale.
Infatti, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’INPS, la Banca d’Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dovranno adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, un decreto in cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, la gestione finanziaria delle risorse del Fondo, le modalità e la frequenza dei versamenti, le modalità operative del trasferimento e delle specifiche ipotesi di riscatto, nonché i tempi e le modalità di comunicazioni trasparenti ai beneficiari da parte dell’INPS.
Viene previsto che l’Istituto previdenziale provveda alla raccolta dei versamenti nonché alla gestione delle attività di trasferimento e di certificazione dei versamenti stessi.
Quanto al trasferimento, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario e su sua richiesta le somme accantonate nel Fondo sono trasferite a una forma pensionistica complementare, anche individuale, di cui al DLgs. 252/2005, salvo le specifiche ipotesi individuate con il decreto ministeriale di cui sopra; all’atto del trasferimento, è prevista poi una certificazione da parte dell’INPS alla forma pensionistica complementare dell’ammontare dei versamenti effettuati.
Le somme trasferite non sono considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all’art. 8 del citato DLgs. 252/2005.
Si specifica che la gestione finanziaria delle risorse del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo criteri di prudenza, con le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro del lavoro.
Nel testo del Ddl. si dispone infine che i versamenti volontari (quindi quelli effettuati dai genitori, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado) fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% entro un importo massimo pari a 1.000 euro annui.
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