Per il lavoro interinale imprescindibile la temporaneità
Il protrarsi indefinito delle missioni si pone in contrasto con il diritto eurounitario
Con la sentenza n. 632/2026, la Corte d’Appello di Milano è tornata a pronunciarsi in materia di lavoro interinale.
Il rapporto lavorativo oggetto della controversia si presentava così: il lavoratore, inizialmente assunto a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione, veniva inviato in missione presso un’utilizzatrice a far data dal 1° settembre 2021. Dopodiché, nel marzo 2022, lo stesso veniva stabilizzato, con prosecuzione speculare della somministrazione presso la medesima utilizzatrice, in forza di missioni che venivano prorogate sino al giugno 2026. Il lavoratore aveva pertanto agito in giudizio, esponendo di aver prestato ininterrottamente servizio presso l’utilizzatore per 4 anni e 10 mesi, in violazione del principio di temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale.
A fronte della pronuncia del Tribunale, che aveva accolto le doglianze del lavoratore, l’utilizzatrice aveva presentato appello. Il gravame dell’azienda si fondava sull’interpretazione della direttiva 2008/104/Ce: il considerando 15 della stessa stabilisce che “nel caso dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato […] occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’impresa utilizzatrice”; inoltre, l’art. 5 § 2 prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare al principio della parità di trattamento nel caso in cui i lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l’altra.
Dunque, secondo la tesi aziendale, lo stesso legislatore europeo riconoscerebbe ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato un regime differenziato, più flessibile, proprio in ragione della maggiore tutela assicurata dalla stabilità del rapporto. Inoltre, la decisione del giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con la normativa emergenziale di cui al DL 104/2020, che permetteva ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione di essere inviati in missione per periodi superiori a 24 mesi (fino alla sua abrogazione, per mezzo dell’art. 10 comma 1 lett. a) della L. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025). Pertanto, avrebbero dovuto essere considerati esclusivamente i periodi di missione avviati successivamente al 12 gennaio 2025.
Investita della vicenda, la Corte d’Appello ritiene infondate tali argomentazioni. I giudici di seconde cure evidenziano che l’art. 1 della direttiva 2008/104/Ce, nel delimitare il proprio ambito di applicazione, stabilisce come quest’ultima si rivolga ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse. L’avverbio temporaneamente, per la Corte, “lascia […] inequivocabilmente intendere che il lavoro tramite agenzia interinale […] è connotato necessariamente da temporaneità quanto alla durata delle missioni che il lavoratore è chiamato a svolgere presso l’impresa utilizzatrice, la quale, pertanto, non può avvalersene a tempo indefinito”.
In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Cassazione, la quale ha chiarito che, in caso di superamento di un limite di durata che possa “ragionevolmente” definirsi temporaneo, è possibile far ricorso agli strumenti di cui agli artt. 1344 e 1418 c.c., “in ragione dell’immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell’Unione europea” (Cass. n. 5332/2025).
I giudici d’appello passano poi all’esame della disciplina introdotta nel periodo emergenziale, affermando come una normativa interna quale è stata quella che ha consentito il protrarsi della precarizzazione del lavoro interinale presso il medesimo utilizzatore fino al 30 giugno 2025, “ben oltre gli orizzonti temporali della crisi pandemica e dei suoi strascichi”, finisca per eludere il carattere di necessaria temporaneità del lavoro interinale, ponendosi in contrasto con la direttiva 2008/104/Ce. Pertanto, un’interpretazione coerente con le finalità proprie della legislazione eurounitaria imporrebbe di considerare il complessivo tempo d’impiego presso l’utilizzatrice del lavoratore appellato, mediante reiterazione delle missioni a tempo determinato, anche durante il periodo emergenziale.
In conclusione, viene spontaneo interrogarsi sulla portata del nuovo intervento legislativo in materia, attuato con il DL 62/2026, che ha esteso a 36 mesi la durata delle missioni presso lo stesso utilizzatore di lavoratori assunti a tempo indeterminato, termine che va sommandosi all’ulteriore durata di 24 mesi per l’invio di dipendenti assunti a termine: un lavoratore occupato prima a tempo determinato e poi stabilizzato potrebbe essere quindi inviato in missione presso il medesimo utilizzatore per un periodo complessivo fino a 60 mesi. Alla luce delle considerazioni sopra riportate della Corte d’Appello, nelle quali riecheggiano peraltro le più recenti pronunce di legittimità, viene da chiedersi se un periodo di 60 mesi possa effettivamente definirsi “ragionevolmente” temporaneo, o se, invece, si ponga in contrasto con la normativa eurounitaria.
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