Tax credit carburante imprese agricole con codice tributo per l’utilizzo in F24
Con la risoluzione n. 41/2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 8-ter del DL 38/2026 e al DM 24 luglio 2026.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
La ris. n. 41/2026 ha quindi istituito il codice tributo “7081” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese agricole - articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari comunicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse.
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