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Legittimo il licenziamento per scarso rendimento

/ REDAZIONE

Lunedì, 15 febbraio 2010

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È legittimo il licenziamento per “scarso rendimento” di un lavoratore la cui produttività risulti del tutto inferiore al livello mediamente raggiunto dai colleghi.
Lo stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 3125 dell’11 febbraio 2010. In particolare, secondo la Suprema Corte, qualora, in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro e sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore, emerga una rilevante sproporzione fra quanto effettivamente realizzato da quest’ultimo nel periodo di riferimento e la media produttiva degli altri lavoratori addetti allo stesso settore, al lavoratore è imputabile una sistematica violazione dell’obbligo di diligente collaborazione imposto dall’art. 2104 del codice civile, idonea a legittimarne il licenziamento.

Ciò anche nel caso in cui il dipendente sia stato assegnato a nuove mansioni. Infatti, osservano i giudici, se per il periodo iniziale di cambio delle mansioni si può ipotizzare una qualche difficoltà dovuta all’inesperienza, questa giustificazione non può valere per un periodo superiore a un paio di mesi, soprattutto quando, come nel caso in questione, si tratti di mansioni semplici, manuali e ripetitive. (Redazione)

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