Per il «bonus capitalizzazioni» niente fiscalità differita
La detassazione, operante su cinque esercizi, non implica lo stanziamento della fiscalità anticipata, salvo in caso di perdite
Qualora l’aumento di capitale sia stato perfezionato dal 5 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, l’esclusione da imposizione, in applicazione del “bonus capitalizzazioni”, del 3% annuo dell’aumento di capitale agevolabile opera già a partire dal periodo d’imposta 2009. Pare quindi opportuno evidenziare i possibili riflessi sul bilancio di tale agevolazione.
Il “bonus capitalizzazioni”, introdotto dall’art. 5 comma 3-ter del DL 78/2009, consiste nel riconoscimento di un rendimento figurativo pari al 3% dell’aumento di capitale (con tetto massimo pari a 500.000,00 euro) escluso da imposizione fiscale per cinque periodi d’imposta a partire da quello in cui viene perfezionato l’aumento di capitale (15% in totale). In pratica, occorre ...