Alla bancarotta impropria si applica l’aggravante della pluralità dei fatti illeciti
Secondo la Cassazione, non trova invece applicazione la circostanza del danno di rilevante gravità
In caso di bancarotta fraudolenta impropria, ovvero di bancarotta posta in essere da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite, ex art. 223 del RD 267/42, può trovare applicazione la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ma non quella del danno di rilevante gravità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8829 del 5 marzo 2010.
Per chiarire la questione appare prioritario delineare il contesto normativo.
L’art. 219 del RD 267/42 sancisce, al primo comma, che, nel caso in cui “i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218” abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà (circostanza aggravante a effetto speciale, comportando un aumento
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