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Domenica, 1 giugno 2025

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Alla bancarotta impropria si applica l’aggravante della pluralità dei fatti illeciti

Secondo la Cassazione, non trova invece applicazione la circostanza del danno di rilevante gravità

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 10 marzo 2010

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In caso di bancarotta fraudolenta impropria, ovvero di bancarotta posta in essere da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite, ex art. 223 del RD 267/42, può trovare applicazione la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ma non quella del danno di rilevante gravità. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8829 del 5 marzo 2010.

Per chiarire la questione appare prioritario delineare il contesto normativo.
L’art. 219 del RD 267/42 sancisce, al primo comma, che, nel caso in cui “i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218” abbiano cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà (circostanza aggravante a effetto speciale, comportando un aumento

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