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Nuove indicazioni per sanare le violazioni sul monitoraggio fiscale

/ REDAZIONE

Sabato, 13 marzo 2010

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Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2010 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di regolarizzazione delle violazioni relative al monitoraggio fiscale e sulla procedura “speciale” di sanatoria prevista per i lavoratori all’estero.
Secondo il disposto dell’art. 1 comma 7 del DL 194/2009 (convertito nella L. 25/2010), i lavoratori residenti in Italia e che al 31 dicembre 2008 possedevano disponibilità estere riconducibili all’attività lavorativa svolta all’estero, possono regolarizzare la propria posizione:
- presentando la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2008 (UNICO 2009) entro il 30 aprile 2010;
- versando, entro la medesima data, la sanzione ridotta di 21 euro (pari a un dodicesimo del minimo).
L’Amministrazione finanziaria precisa che se la dichiarazione dei redditi presentata originariamente è integrata a decorrere dall’1 maggio 2010 ed entro il 30 settembre 2010 (termine ultimo per la presentazione di UNICO 2010), la sanzione è ridotta a un decimo del minimo, ossia a 25 euro.
Il pagamento della predetta sanzione sana le omissioni relative alla presentazione del modulo RW, nonché le omissioni dichiarative degli interessi derivanti dal conto corrente estero, anche con riferimento agli anni pregressi.
Il medesimo trattamento sanzionatorio si rende altresì applicabile agli ex dipendenti privati attualmente in pensione.
Si ribadisce, inoltre, che l’attenuazione delle sanzioni sopra descritta non è, invece, applicabile nei casi in cui i dipendenti abbiano violato gli obblighi di monitoraggio in relazione ad attività detenute o costituite all’estero diverse dai conti correnti in esame. (Redazione)

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