Via libera alla rimessione in termini nel processo tributario
L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il nuovo art. 153 del codice di procedura civile
La rimessione in termini diviene un istituto applicabile nel sistema processuale tributario, in virtù della nuova collocazione della norma operata dalla L. n. 69 del 2009, che, abrogando l’art. 184-bis del codice di procedura civile, ha spostato la rimessione nel secondo comma dell’art. 153.
Per effetto di ciò, la rimessione non è più legata alla figura del giudice istruttore, non presente nel contenzioso tributario, e quindi cade la tesi che ne negava l’applicabilità per questo motivo.
Questa è la condivisibile opinione dell’Agenzia delle Entrate, espressa mediante la circolare n. 17 del 31 marzo 2010, al paragrafo 2.15, ove viene affermato che “con l’introduzione del secondo comma all’articolo 153 c.p.c., viene generalizzata la possibilità, per la parte ...
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