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LAVORO & PREVIDENZA

Appalti, nella responsabilità solidale non rientrano interessi e sanzioni civili

Per la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, committente, appaltatore e subappaltatori devono pagare solo retribuzioni, contributi e ritenute fiscali

/ Francesca TOSCO

Sabato, 24 aprile 2010

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Formano oggetto della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dall’art. 29, comma 2, del DLgs. 276/2003 e dall’art. 35, comma 28, del DL 223/2006 (convertito nella L. 248/2006), i soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, con esclusione, invece, della solidarietà con riguardo alle somme aggiuntive (comprese quelle dovute a titolo di interesse e di sanzione civile), connesse all’inadempimento dell’obbligazione contributiva o fiscale.
Lo ha affermato, con la circolare n. 7 del 22 aprile 2010, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, prendendo in tal modo le distanze dall’orientamento espresso sul punto dal Ministero del Lavoro nell’interpello n. 3 del 2 aprile 2010.

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