INPS: contribuzione figurativa in caso di congedo maternità-paternità
In attuazione dell’art. 1, comma 791, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), il DM 12 luglio 2007 ha esteso le diposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del DLgs. 151/2001, in materia di astensione obbligatoria dal lavoro e di indennità di maternità, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate (ossia collaboratrici coordinate e continuative), alle associate in partecipazione e alle libere professioniste prive di Cassa di previdenza di categoria, iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Nel disporre tale estensione, il citato DM, in vigore dal 7 novembre 2007, ha, tra l’altro, previsto che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”.
Il diritto alla contribuzione figurativa è, pertanto, riconosciuto in tutti i casi in cui sia corrisposta l’indennità di maternità: vale a dire sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità, con l’ulteriore precisazione che le esercenti attività libero professionale iscritte alla Gestione separata possono accedere all’indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente dall’attività lavorativa e che la suddetta astensione sia attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ciò posto, l’INPS, con la circolare 13.5.2010 n. 64, fornisce indicazioni in ordine ai principi da applicare e alle modalità di calcolo da seguire ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa nei casi considerati. (Redazione)
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