Nuove regole per la prededucibilità dei crediti nella crisi d’impresa
La manovra correttiva ha innovato la «legge fallimentare», introducendo l’art. 182-quater
L’art. 48 della manovra correttiva ha introdotto nel RD 267/1942 (“legge fallimentare”) il nuovo articolo 182-quater, contenente disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare.
In particolare, sono ora considerati prededucibili – e quindi esclusi dal concorso con gli altri creditori – i finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB in esecuzione di un piano di concordato preventivo o di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti.
Sono, inoltre, considerati prededucibili i finanziamenti concessi dai medesimi soggetti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione
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