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EDITORIALE

Va spostata la scadenza «black list» del 31 agosto

/ Enrico ZANETTI

Venerdì, 16 luglio 2010

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Ancora tutto tace sul fronte dei chiarimenti “ufficiali” che è lecito attendersi dall’Agenzia delle Entrate, in relazione ai numerosi dubbi applicativi che caratterizzano il nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA intrattenute da imprese e liberi professionisti italiani con controparti localizzate nei Paesi c.d. “black list”.

Eppure, l’intelligentissima e azzeccata data del 31 agosto 2010, che dovrebbe rappresentare la prima scadenza di applicazione del nuovo adempimento, si fa sempre più vicina.
L’obbligo di comunicazione in questione è stato introdotto dall’art. 1 del DL 25 marzo 2010 n. 40 ed è stato seguito, lo scorso 28 maggio, dal provvedimento di approvazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del modello e delle relative modalità e termini di presentazione.
Il 6 luglio scorso, infine, un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate annunciava l’avvenuta messa a punto del canale telematico per l’inoltro delle comunicazioni.

A tutt’oggi (e siamo ormai al 16 luglio), però, nessuna traccia di chiarimenti “ufficiali”, nonostante i dubbi attengano a questioni tutt’altro che marginali, a cominciare proprio dall’individuazione dei Paesi “black list” e dei soggetti ivi residenti che devono essere considerati rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione.
Di ben poco aiuto sono per altro le istruzioni per la compilazione del modello: otto facciate, di cui sei dedicate a questioni che si ripetono invariabilmente su ogni modello (chi sono gli intermediari telematici, come si compila il frontespizio, ecc.) e l’ottava, davvero superba nella sua involontaria comicità, recante una tabella che riepiloga tutti, ma proprio tutti i Paesi esteri in cui il vasto mondo è suddiviso, anziché soltanto quelli rilevanti ai fini dell’adempimento (si veda l’articolo “Comunicazione black list al buio” di Gianluca Odetto, pubblicato l’8 luglio 2010).

Considerato che, per i soggetti con obbligo di presentazione mensile, la prima scadenza è quella del 31 agosto 2010, il malessere si fa sempre più forte e sempre più giustificato in chi ritiene questa serie di comportamenti, da parte del legislatore prima e dell’Agenzia delle Entrate poi, come una evidente mancanza di rispetto nei confronti dei contribuenti e, più ancora, dei commercialisti italiani che li assistono nel sempre più comunicativo rapporto con l’Erario.
Se mogli e mariti comunicassero tra loro soltanto la metà di quanto i contribuenti italiani comunicano con il fisco, in Italia i divorzi si dimezzerebbero di colpo. O forse raddoppierebbero, dipende dai punti di vista.

A parte il fatto che imporre un qualsiasi adempimento, diverso dal materiale pagamento delle imposte, all’interno del c.d. “periodo di sospensione feriale dei termini” appare in ogni circostanza una scelta assolutamente inutile, salvo ovviamente che l’obiettivo precipuo sia quello di irritare anche i più miti e mansueti, è a dir poco indiscutibile che ciò diventa doppiamente vero nell’istante in cui si individua con il lanternino questo arco di tempo per brindare all’avvio di un adempimento nuovo.
Aggiungiamoci che, giunti alla metà di luglio, le numerose incertezze, che sempre caratterizzano ogni fase di avvio di qualcosa di nuovo, risultano ancora non affrontate, ebbene: ecco servito un ottimo esempio di collaborazione e reciproco rispetto tra Stato e cittadino.

Non si può comunque dire che il professionista coscienzioso viene messo con le spalle al muro; anzi, gli vengono lasciate ben due possibili scelte: aspettare i chiarimenti e ritardare l’avvio delle ferie, per preparare comunque tutto prima di partire; oppure rientrare prima dalle ferie per studiarsi i chiarimenti tardivamente diramati e assicurare comunque un adempimento tempestivo e accurato al suo cliente.

Tocca ai commercialisti offrire due scelte all’Agenzia delle Entrate

Complimenti sinceri, davvero e da noi tutti.
Nel segno della reciprocità, tocca ora ai commercialisti italiani offrire due possibili scelte all’Agenzia delle Entrate: intervenire in via regolamentare per dire che, per i primi tre mesi di applicazione del nuovo adempimento, la periodicità di presentazione è trimestrale per tutti (spostando così la prima scadenza, urbi et orbi, al 31 ottobre 2010); oppure dire la stessa cosa per via interpretativa, magari facendo leva sull’analoga interpretazione recentemente resa in relazione alla periodicità degli INTRASTAT, a fronte della nuova disciplina intracomunitaria concernente le prestazioni di servizi (forse sarebbe una forzatura, ma forse no).
Delle due, comunque, l’una: tertium non datur.

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