Riscossione frazionata di imposte dirette e IVA in pendenza di giudizio
Resta invariata per gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2011. Cambiano le fasi di avvio della procedura
Per gli avvisi di accertamento, notificati dal 1° luglio 2011 e concernenti pretese erariali aventi per oggetto le imposte sui redditi e l’IVA relative a periodi di imposta dal 2007 in poi, cambiano le fasi di avvio della procedura di riscossione, ma restano invariate le regole della riscossione frazionata dei tributi in pendenza di giudizio, se il contribuente propone ricorso avanti le commissioni tributarie. “Oggi”, il contribuente, che ha tempestivamente proposto ricorso contro l’avviso di accertamento, deve versare all’Erario il 50% delle maggiori imposte richieste dall’Ufficio, e dei relativi interessi, entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. “Domani”, il termine entro cui procedere diventa il sessantesimo giorno ...
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