Lo scambio di informazioni va allegato all’accertamento
Il carattere «internazionale» dell’atto impositivo non fa venire meno l’obbligo di motivazione
Negli accertamenti originati dallo scambio di informazioni avvenuto in ottemperanza delle direttive europee in tema di reciproca assistenza tra le autorità degli stati membri, la documentazione relativa al menzionato scambio informativo, in quanto base della rettifica, deve essere allegata all’avviso di accertamento.
Questo è il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova, prima sezione, con la sentenza n. 137 depositata in data 27 maggio 2010.
I giudici giungono ad una conclusione che, a prima vista, potrebbe sembrare ovvia, tant’è che il sistema normativo attuale presenta varie norme che impongono agli Uffici finanziari di allegare gli atti richiamati, ove la motivazione sia redatta per relationem (art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, art.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41