Obbligo RW anche per gli amministratori di società
La Cassazione ha confermato che devono compilare il modulo anche i soggetti che hanno la disponibilità di fatto dei conti correnti esteri
Con la sentenza n. 17051 di ieri, 21 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per il quale sono obbligati al monitoraggio fiscale non solo gli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche i soggetti che abbiano la disponibilità e/o comunque la possibilità di movimentazione di detti investimenti e/o attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro.
Nello stesso senso si erano già espresse le sentenze del n. 10332 del 7 maggio 2007 e n. 9320 dell’11 giugno 2003.
In materia di monitoraggio fiscale, l’art. 4 comma 1 del DL 167/90 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che al termine del periodo d’imposta “detengono investimenti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41