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Trasferibilità dei bonifici: il sostituto d’imposta è la nuova banca

Lo ha precisato l’ABI, in merito alla disposizione che obbliga le banche ad applicare la ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni edilizie

/ Silvia LATORRACA

Mercoledì, 4 agosto 2010

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Con la circolare n. 19 del 30 luglio 2010, l’ABI commenta la disposizione introdotta dall’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 122/2010, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010 n. 40 (si veda “Bonifici per il 36% e 55%: ritenuta sulla base imponibile”, pubblicato il 29 luglio).
La norma in esame prevede l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, di una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui bonifici eseguiti per beneficiare:
- della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi;
- della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ...

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