Trasferibilità dei bonifici: il sostituto d’imposta è la nuova banca
Lo ha precisato l’ABI, in merito alla disposizione che obbliga le banche ad applicare la ritenuta del 10% sui bonifici per ristrutturazioni edilizie
Con la circolare n. 19 del 30 luglio 2010, l’ABI commenta la disposizione introdotta dall’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 122/2010, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010 n. 40 (si veda “Bonifici per il 36% e 55%: ritenuta sulla base imponibile”, pubblicato il 29 luglio).
La norma in esame prevede l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, di una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui bonifici eseguiti per beneficiare:
- della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi;
- della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ...
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