Rebus scomputo delle perdite nel «nuovo» accertamento sul consolidato
Dovrebbero essere riconosciute le perdite pregresse delle singole società consolidate
La manovra correttiva ha inserito, nel DPR n. 600 del 1973, l’art. 40-bis, relativo alle modalità di accertamento nei confronti delle imprese che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale.
Il nuovo sistema prevede che, successivamente al controllo eseguito su di una singola società consolidata, l’ufficio determini la maggiore IRES mediante atto unico (emanato dall’ufficio competente per la consolidata), da notificare sia alla consolidata sia alla consolidante. Pertanto, viene meno il sistema accertativo illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 60 del 2007, ove era stato precisato che l’accertamento sarebbe stato eseguito su “due livelli” (un primo, inerente la consolidata, con determinazione della maggiore IRES teorica
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41