Nuovo redditometro, è irrilevante la «disponibilità» di beni o servizi
Tale parametro sarà soppiantato dal sostenimento della spesa, con inevitabili ricadute anche su soggetti «terzi» rispetto a quello controllato
Il nuovo redditometro delineato dall’articolo 22 della manovra correttiva (DL n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122) manda in soffitta la significatività, a fini di ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, della disponibilità di beni o servizi ritenuti indicatori di capacità contributiva.
Il “vecchio” strumento, che – vale la pena ricordare – troverà applicazione almeno per un paio d’anni stante la sua vigenza per gli accertamenti sino al periodo d’imposta 2008 compreso, prevede che gli elementi individuati nella Tabella ministeriale del 1992 si considerino nella “disponibilità” della persona fisica che a qualsiasi titolo utilizza o fa utilizzare i beni, ovvero riceve o fa ricevere i servizi o, ancora, sopporta in ...
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