Nuovi reati ambientali anche con impatto 231
Il DLgs. 81/2026 introduce reati legati al commercio di prodotti inquinanti, di sostanze che danneggiano l’ozono e di gas che provocano «effetto serra»
Da oggi, 2 giugno, è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla tutela penale dell’ambiente, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.
In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l’altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.
L’Italia ha dato seguito all’obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all’art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l’esercizio della delega.
In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.
Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.
In tale prospettiva, l’art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.), nonché la nozione di abusività per i reati ambientali (art. 452-quinquiesdecies c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-quaterdecies c.p.).
In particolare, il nuovo reato punisce l’abusiva immissione sul mercato o l’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Peraltro viene prevista l’applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-bis c.p.).
L’art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono. L’art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.
Rilevanti sono le modifiche in materia di responsabilità delle persone giuridiche così come prevista dall’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001.
Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.
Nel citato art. 25-undecies viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti.
Per la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.
Con il nuovo comma 1-ter, si prevede con riguardo ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 DLgs. 81/2026) e di “produzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 del DLgs. 81/2026) l’applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
Infine, il nuovo comma 1-quater prevede un meccanismo di aggravamento automatico delle sanzioni: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-bis commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-quater comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall’art. 452-sexiesdecies comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.
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