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IMPRESA

Strumenti «tempestivi» di superamento della crisi da decifrare

La normativa vigente non chiarisce il perimetro delle soluzioni giuridiche utilizzabili dall’imprenditore

/ Michele BANA

Martedì, 2 giugno 2026

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L’art. 2086 comma 2 c.c. non stabilisce soltanto l’obbligo dell’imprenditore collettivo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, ma pure di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di “uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e la perdita di continuità aziendale”.

La puntuale identificazione di questi ultimi, come opportunamente rilevato nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle novità del Codice della crisi del 15 aprile 2026 (Parte I), è tuttora controversa, non essendo chiaro se debba essere circoscritta ai soli istituti regolati dal DLgs. 14/2019 (CCII), oppure possa investire ulteriori soluzioni endosocietarie e misure organizzative esterne al perimetro codicistico.

L’Amministrazione finanziaria si è, inoltre, interrogata se la suddetta formulazione letterale della norma comporti per l’impresa in crisi l’obbligo di perseguire esclusivamente finalità di risanamento e di salvaguardia della continuità, escludendo, quindi, soluzioni alternative di tipo liquidatorio, giungendo alla conclusione che siano possibili anche le ipotesi meramente realizzative.

I predetti dubbi andrebbero affrontati considerando alcuni elementi oggettivi, il primo dei quali riguarda proprio l’art. 2086 comma 2 c.c., che – perseguendo l’obiettivo della “rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” – individua quali rimedi tempestivi quelli orientati al risanamento (“il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”). A questo proposito, si osservi che tale concetto presuppone la “continuità aziendale”, intesa sia nella forma “diretta” (prosecuzione dell’attività da parte del proprio imprenditore) – tipica nozione utilizzata in ambito di bilancio d’esercizio (principio contabile nazionale OIC 11, §§ 22-24, e principio di revisione ISA Italia 570) – che in quella “indiretta”, fondata sull’ipotesi del trasferimento dell’azienda a terzi, come indirettamente confermato, peraltro, anche dalla disciplina della composizione negoziata della crisi. Il risanamento è, pertanto, perseguibile tutte le volte in cui sussiste ancora un’azienda in funzionamento: in altri termini, la mera “liquidazione” dovrebbe configurarsi, presumibilmente in assenza di “rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”, soltanto quando sia andato perso l’avviamento aziendale e permanga, quindi, esclusivamente una sommatoria di beni, non più collegati funzionalmente, da liquidare atomisticamente.

Il riferimento dell’art. 2086 comma 2 c.c. agli “strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi” dovrebbe, a parere di chi scrive, indurre a ritenere prioritari “rimedi tempestivi” quelli di natura stragiudiziale, preferibilmente senza richiedere (almeno nella fase introduttiva) l’intervento del Tribunale, come quelli perfezionabili nell’ambito della composizione negoziata della crisi – in tal senso, si veda anche il contenuto della segnalazione dei creditori pubblici qualificati di cui all’art. 25-novies comma 3 del CCII (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione) – rappresentati dall’accordo, firmato anche dall’esperto, disciplinato dall’art. 23 comma 1 lett. c) del CCII e, ancorché meno tutelato legalmente, dal contratto di cui alla precedente lettera a).

Le alternative, perseguibili all’interno della composizione negoziata della crisi (art. 23 comma 2 del CCII) oppure autonomamente al di fuori della stessa, potrebbero essere principalmente due, la prima delle quali è costituita dagli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 del CCII), i cui benefici – esenzione da azioni revocatorie (art. 166 comma 3 lett. d) del CCII) e reati di bancarotta (art. 324 del CCII) – si estendono pure all’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lett. c) del CCII (anche quelli fiscali, nel caso di pubblicazione al Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 25-bis comma 5 del CCII), che necessitano dell’attestazione obbligatoria di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano.

La presenza dell’attestatore non è, invece, richiesta – salva l’ipotesi della proposta di accordo transattivo sui debiti fiscali di cui all’art. 23 comma 2-bis del CCII, che non è formulabile con il piano attestato di risanamento – nell’accordo stragiudiziale della composizione negoziata della crisi, nella quale vi è l’esperto, che non è, tuttavia, equiparabile all’attestatore (art. 16 comma 2 secondo periodo del CCII). La seconda opzione potrebbe, invece, essere rappresentata dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. del CCII), quando il debitore ha necessità di ottenere alcuni benefici ulteriori rispetto agli strumenti di cui sopra (transazione sui debiti previdenziali, operazioni straordinarie, omologazione “forzosa” nei confronti di alcuni creditori non aderenti, anche fiscali e previdenziali).

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