Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione deduce tutte le perdite
Per la Cassazione, il socio assume così responsabilità illimitata e può dedurre anche le perdite che eccedono la propria quota di capitale sociale
Alle perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 8 del TUIR il quale stabilisce, tra l’altro, che le perdite delle snc e in sas si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione di cui all’art. 5, ossia in base alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, la quale, come noto, può anche non coincidere, per patti sociali, con la quota di partecipazione al capitale.
Il predetto art. 8, inoltre, stabilisce che le perdite delle società in accomandita semplice eccedenti l’ammontare del capitale sociale sono deducibili soltanto da parte dei soci accomandatari. Le perdite in argomento sono quindi ammesse in deduzione, nella misura corrispondente al rapporto
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