Chi costruisce fabbricati per rivenderli è (quasi) sempre imprenditore
L’attività di costruzione è spesso ricondotta dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza tra quelle produttive di reddito d’impresa
L’Amministrazione finanziaria e la Corte di Cassazione sono sostanzialmente allineate circa l’esclusione dalla categoria dei redditi diversi della costruzione da parte di privati di complessi immobiliari destinati alla successiva locazione o cessione.
La lett. i) dell’art. 67 del TUIR dispone che costituiscono redditi diversi quelli derivanti dall’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente. Questa tipologia di reddito non sempre è pacificamente distinguibile rispetto al reddito d’impresa individuato nell’articolo 55 del TUIR, il quale stabilisce che sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, intendendo per tale lo svolgimento di una delle attività di cui all’art. 2195 del codice civile
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