Se l’Agenzia non rimborsa si va in Commissione Tributaria
Vi è giurisdizione ordinaria solo se il diritto al rimborso è riconosciuto «formalmente»
Le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso delle somme. In questo caso, infatti, la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma si inserisce nella fattispecie dell’indebito oggettivo di diritto comune, disciplinata dall’art. 2033 c.c.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza di ieri, 23 settembre 2010, n. 20077.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva inviato una comunicazione in cui, a seguito dell’annullamento di un abbonamento TV relativo ad un’abitazione secondaria, preannunciava ...
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