Niente sequestro per l’auto del truffatore
Per la Cassazione, non diventa un «ufficio ambulante» se usata per recarsi dalle parti offese e far credere loro di aver diritto a rimborsi fiscali
Non può essere sottoposta a sequestro preventivo l’autovettura utilizzata per commettere il delitto di truffa aggravata. Lo ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37130 di ieri, 18 ottobre 2010.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva disposto la restituzione a una donna, indagata di due truffe aggravate continuate, di un delitto di truffa tentata e del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista (artt. 81, 640, 61 n. 7, 348 c.p.), dell’auto utilizzata per commettere tali reati, facendo credere alle parti offese che avessero diritto a rimborsi fiscali inesistenti, per ottenere i quali si faceva ...
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