ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Giusto fissare un limite «ponderato» al numero degli incarichi sindacali

La Consob l’ha già fatto. Inoltre, l’indipendenza si può ottenere solo con una norma che vieti al sindaco di avere concomitanti rapporti professionali

/ Paolo FABRIS

Giovedì, 28 ottobre 2010

x
STAMPA

Pubblichiamo l’intervento di Paolo Fabris, già Presidente dell’ODC di Pordenone.

Mi inserisco nel dibattito avente ad oggetto l’indipendenza e la limitazione degli incarichi nell’ambito del collegio sindacale divenute, “di nuovo” – se così si può dire – d’attualità con la presentazione da parte del CNDCEC del documento, in pubblica consultazione, sulle norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate.

In primo luogo, l’indipendenza. Allorché affermiamo che “i sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di qualsiasi interesse che, direttamente o indirettamente, ne comprometta l’indipendenza”, dobbiamo avere il coraggio di prevedere una norma di comportamento “chiusa” che non dia possibilità alcuna ad interpretazioni che, per quanto riconducibili a parametri oggettivi, possano tuttavia dare adito “ad un terzo ragionevole ed informato di pensare che non sussista indipendenza”. Insomma, non deve essere consentito alcun rapporto professionale concomitante all’attività di sindaco.

Mi rendo conto che è una proposta “traumatica”, che va anche al di là della norma di legge, ma solo così potranno essere evitati comportamenti che non possono che ritorcersi negativamente sul singolo e sull’intera categoria; e, forse, consentirà di conseguire l’obiettivo implicito del rispetto delle norme deontologiche ed etiche.

Riguardo alla limitazione degli incarichi, la norma di comportamento esordisce affermando che “il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati”. Affermazione sacrosanta, ma che non può essere lasciata alla libera interpretazione del singolo, come la norma in questione sembrerebbe voler fare.
Se la norma non prevederà una delimitazione definita, continueremo ad assistere a comportamenti caratterizzati dal mancato rispetto delle regole e delle norme etiche e deontologiche.
Insomma, va fissata una soglia che individui un limite di assunzione di incarichi basato, ovviamente, su una ponderazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento delle funzioni contemplate dall’incarico medesimo; che possa contemperare le aspettative dei singoli, quelle della categoria e quelle dei soggetti (per lo più imprese) che necessitano di dette funzioni.

Il limite è imprescindibile per il rispetto dei princìpi deontologici

Inutile dire che la funzione del sindaco va assolta di persona – tutti sanno quali siano i doveri, gli obblighi, le responsabilità – e può essere attuata solo relativamente ad alcune verifiche per il tramite di collaboratori.
Ne consegue che il limite relativo all’assunzione di incarichi in collegi sindacali diventa una conseguenza naturale e fisiologica che dipende dalle risorse fisiche e dalle disponibilità temporali riconducibili ad ognuno di noi; limite che diviene imprescindibile per il rispetto dei princìpi etici e deontologici.

Ma come fare? Per la verità è già stato fatto, in modo scientificamente valido, dalla Consob in concomitanza ed in conseguenza di emergenze connaturate da patologia, che avevano evidenziato la necessità di porre rimedio a disfunzioni nel controllo.
Credo che basti far riferimento alle previsioni contemplate nel cosiddetto provvedimento sulla tutela del risparmio trasfuso nell’art. 148-bis del TUF e nel correlato documento Consob, affinandolo se pensiamo di poter essere più bravi.

TORNA SU