Motivazione rigorosa per gli atti impositivi
Ogni provvedimento richiamato deve essere allegato, a meno che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale
L’avviso di accertamento e, più in generale, gli atti impositivi, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che li hanno determinati. Ove il provvedimento notificato richiami un atto esterno, lo Statuto dei diritti del contribuente impone che questo debba essere allegato, pena la radicale nullità dell’avviso.
Tuttavia, l’art. 42 del DPR 600/73, dopo le modifiche del 2001, ha, in un certo senso, mitigato la portata della norma statutaria, prevedendo che, nella motivazione per relationem, l’atto richiamato non deve necessariamente essere allegato ove ne sia riprodotto il contenuto essenziale, oppure qualora si tratti di atti già ricevuti o conosciuti dal contribuente (si badi bene, non semplicemente conoscibili).
Spesso, specie in passato, ...
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