Possibile la sospensione della sentenza di secondo grado
Il contribuente deve provare di aver instaurato il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
Il contribuente che ha intenzione di richiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., ha l’onere di provare di aver instaurato il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. In mancanza di ciò, infatti, occorre pronunciarsi in favore dell’inammissibilità dell’istanza.
È quanto asserito dall’ordinanza della C.T. Reg. di Torino n. 4 del 27 settembre 2010.
I giudici, nel testo della decisione, rammentano come l’istituto della sospensione di cui all’art. 373 c.p.c. sia direttamente applicabile nel processo tributario in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 2010 (in merito si veda “È possibile sospendere ...
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