Rappresentante degli obbligazionisti «non necessario»
L’applicazione della volontà legislativa non è assicurata da precise sanzioni
La nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti non è prevista dall’art. 2417 c.c. come indispensabile per il funzionamento dell’assemblea, ma è rimessa alla discrezionalità degli obbligazionisti stessi, che possono nominarlo in qualsiasi momento o chiederne la nomina al Presidente del Tribunale.
A stabilirlo è il Tribunale di Mantova, con decisione del 15 novembre 2010, nella quale, riprendendo le indicazioni di precedenti pronunce di merito (ci si riferisce, in particolare, a Trib. Monza 13 giugno 1997), rigetta il ricorso di un obbligazionista di spa contro la delibera dell’assemblea degli obbligazionisti che aveva approvato la proroga di tre anni della scadenza del prestito obbligazionario.
La soluzione non è condivisa dalla prevalente dottrina, che qualifica il ...
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