Per lo studio professionale, stessa tutela del domicilio privato
Lo ricorda la Cassazione, che però non chiarisce fin dove possa spingersi l’azione legittima del professionista per escludere un soggetto indesiderato
Materia scivolosa quella delle scriminanti del reato. Diritti confliggenti debbono trovare logica e corretta composizione per non generare evidenti contraddizioni nell’ordinamento: se una norma consente di agire, l’azione non può in altra legge trovare sanzione penale.
Lo jus escludendi ed lo jus prohibendi attengono al professionista nel suo studio. Il principio è presente nella sentenza della Cassazione n. 3014 di ieri, 27 gennaio 2011: lo studio professionale, per quanto aperto al pubblico, trova tutela parificata al domicilio privato (cfr. Cass. n. 879 del 27 novembre 1996).
Quali siano i limiti di esercizio di questo diritto, e fin dove l’azione legittima volta ad escludere il soggetto indesiderato possa spingersi, è però questione tutt’altro che semplice e lineare. ...
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