Niente diritto annuale con cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio
Le imprese che hanno cessato l’attività nel 2010 devono rispettare tale termine, prorogato a lunedì 31 poiché il 30 cade di domenica
Per essere esonerate dal pagamento del diritto camerale annuale per il 2011, le imprese che hanno cessato l’attività nel 2010 devono tenere a mente la scadenza del 30 gennaio 2011, secondo quanto di seguito indicato.
L’obbligo del pagamento del diritto camerale scatta per tutte le imprese che risultano iscritte nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2011, escludendo quelle che si iscrivono nel suddetto Registro in corso d’anno (art. 3 comma 1 del DM 359/2001).
La cessazione di fatto dell’attività non costituisce condizione sufficiente per l’esonero dal pagamento del diritto camerale, essendo necessario un preciso adempimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 4 del DM 359/2001, infatti, le imprese individuali che hanno cessato l’attività ...
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