La madre-figlia può essere applicata anche con la Svizzera
L’accordo tra l’UE e la Svizzera consente l’esenzione dei dividendi per i soci che possiedono una partecipazione pari almeno al 25%
Con riferimento ad alcune specifiche materie, la Comunità europea ha il potere di concludere Trattati internazionali con Stati terzi, seguendo la procedura disciplinata dall’art. 300 del Trattato CE. Detti Trattati hanno valore vincolante per gli Stati membri, a prescindere dall’eventuale recepimento con legge statale.
Ne consegue che l’Accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 29 dicembre 2004 non necessita di recepimento nazionale e possiede un’efficacia diretta nel nostro ordinamento.
In merito al particolare regime di tassazione dei dividendi, l’art. 15, paragrafo 1, del citato Accordo stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti ad imposizione ...