Firma digitale alla «testa di legno» con rischio penale
Per la Cassazione, la falsa richiesta alla Camera di Commercio integra l’art. 483 c.p. ed è perseguibile d’ufficio
La falsificazione concernente la richiesta di rilascio della c.d. “firma digitale” alla Camera di Commercio è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e, come tale, è perseguibile d’ufficio.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 14 marzo 2011 n. 10200.
La vicenda riguarda un soggetto che, nell’intento di collocare una “testa di legno” alla guida di una srl, aveva:
- falsificato il verbale dell’assemblea ordinaria della società, che così disponeva la nomina di un inconsapevole rappresentante legale;
- falsificato la richiesta di rilascio della firma digitale alla Camera di Commercio, in modo che risultasse provenire dalla persona destinata ...
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