Valore normale ai fini IVA con applicazione circoscritta
L’utilizzo di tale parametro è attualmente assai ridimensionato e resta limitato ad alcune particolari ipotesi antielusive
In base alla legislazione attualmente vigente, ai fini IVA il “valore normale” costituisce “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione” (articolo 14 del DPR n. 633/1972, c.d. “decreto IVA”).
Tuttavia, il comma 2 dello stesso art. 14 del “decreto IVA”, come riformulato dalla L. n. 88/2009, prevede che se non è possibile accertare cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il “valore normale” è dato:
- dal prezzo ...
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