Triangolazioni e non imponibilità IVA, non conta chi trasporta i beni all’estero
L’orientamento della Cassazione, in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia, impone una revisione della posizione dell’Agenzia delle Entrate
La Suprema Corte, con la sentenza n. 6898 del 25 marzo 2011, ha precisato che, nelle triangolazioni all’esportazione, la cessione dei beni tra i due operatori italiani si considera non imponibile IVA anche se i beni sono stati trasportati fuori della Comunità dal cessionario italiano.
Per comprendere la portata del richiamato principio, è bene osservare che, nelle esportazioni “dirette”, anche in triangolazione, la non imponibilità IVA presuppone che il cedente italiano sia in grado di dimostrare l’avvenuta esportazione “fisica” della merce, oggetto di un unico trasporto, in territorio extracomunitario. A tal fine, l’art. 8, comma 1, lett. a), del DPR n. 633/1972 individua i mezzi di prova dal punto di vista formale, dato che – sul piano sostanziale
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